
Diritto di conoscere il proprio stato di salute
Ogni malato oncologico ha il diritto di:
- Essere informato in modo chiaro, aggiornato e comprensibile sulla propria condizione clinica;
- Ricevere spiegazioni su diagnosi, esami, terapie disponibili, effetti collaterali e implicazioni sulla vita (lavoro, fertilità, sessualità);
- Essere accompagnato da uno psicologo o da una persona di fiducia;
- Ricevere informazioni su sostegni sociali, economici e psicologici disponibili.
Nota: nessuna informazione può essere imposta contro la volontà del paziente. È possibile delegare un familiare a ricevere le informazioni mediche.
Il consenso informato
Nessun trattamento può essere somministrato senza il consenso esplicito e informato del paziente.
Il medico ha il dovere di spiegare:
- Scopo e modalità della terapia;
- Conseguenze e rischi;
- Eventuali alternative terapeutiche;
- Possibilità di rifiutare o interrompere le cure in qualsiasi momento.
Il consenso non è una formalità, ma il segno di un’alleanza terapeutica tra medico e paziente (Legge 219/2017).


Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)
Il paziente può decidere in anticipo come essere curato nelle fasi più avanzate della malattia, attraverso un documento chiamato PCC.
Questa scelta è utile se in futuro non potrà più esprimersi.
- Il paziente può nominare un fiduciario, che sarà ascoltato dai medici;
- La PCC è aggiornabile nel tempo;
- I medici devono rispettarla, come previsto dalla legge