Affrontare un percorso oncologico può comportare la necessità di sospendere l’attività lavorativa. Il nostro ordinamento prevede forme di tutela economica e occupazionale per chi si trova in questa condizione.
Il lavoratore oncologico ha diritto a:
- Permessi e congedi retribuiti (legge 104/92)
- Richiesta di part-time temporaneo
- Smartworking (lavoro agile)
- Esclusione dal lavoro notturno
- Mansioni compatibili con lo stato di salute
- Sede di lavoro più vicina al domicilio

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che non può lavorare a causa della malattia oncologica o delle terapie correlate, ha diritto a:
Assentarsi dal lavoro per tutto il tempo necessario alle cure;

Conservare il posto di lavoro per un periodo determinato (periodo di comporto);

Percepire un’indennità di malattia commisurata alla retribuzione;

Mantenere l’anzianità di servizio durante l’assenza.

Il datore di lavoro può recedere dal contratto solo al termine del periodo di comporto, ovvero il periodo massimo di assenza previsto dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), o stabilito secondo usi o criteri di equità.